(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 del 28 aprile 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il personale di ruolo dipendente da altri Enti del comparto delle Autonomie Locali e del comparto della Sanita' pubblica comandato presso la regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 1991 ed in servizio alla entrata in vigore della presente legge o, quanto meno alla data del 1 febbraio 1993, e' inquadrato, a domanda, nell'organico del ruolo unico regionale previo assenso dell'Amministrazione di provenienza. Il personale che non richiede l'inquadramento nel ruolo regionale viene restituito all'Amministrazione di provenienza alla scadenza del periodo di comando in corso. 2. Nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale, la Giunta regionale individua i posti, distinti per qualifica e profilo professionale, da ricoprire con le modalita' previste dal presente articolo. 3. E' consentito l'inquadramento anche in eccedenza alla dotazione organica di un singolo profilo professionale a condizione che sussista una vacanza di posti nell'organico complessivo della pertinente qualifica funzionale. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti vacanti in altri profili della medesima qualifica. 4. La domanda di inquadramento deve essere presentata a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.