(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della regione Abruzzo n. 16 del 28 aprile 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Il  personale  di  ruolo dipendente da altri Enti del comparto
delle  Autonomie  Locali  e  del  comparto  della  Sanita'   pubblica
comandato presso la regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 1991 ed
in  servizio  alla  entrata  in vigore della presente legge o, quanto
meno alla data del  1›  febbraio  1993,  e'  inquadrato,  a  domanda,
nell'organico    del    ruolo    unico   regionale   previo   assenso
dell'Amministrazione di provenienza. Il personale  che  non  richiede
l'inquadramento     nel     ruolo    regionale    viene    restituito
all'Amministrazione di  provenienza  alla  scadenza  del  periodo  di
comando in corso.
   2.  Nell'ambito  dei  posti  vacanti  della dotazione organica del
ruolo  unico  regionale,  la  Giunta  regionale  individua  i  posti,
distinti  per  qualifica e profilo professionale, da ricoprire con le
modalita' previste dal presente articolo.
   3. E' consentito l'inquadramento anche in eccedenza alla dotazione
organica  di  un  singolo  profilo  professionale  a  condizione  che
sussista   una  vacanza  di  posti  nell'organico  complessivo  della
pertinente qualifica funzionale. In tal caso si rendono indisponibili
altrettanti posti vacanti in altri profili della medesima qualifica.
   4. La domanda di inquadramento deve essere presentata  a  pena  di
decadenza,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge.